Art. 38 del d.lgs. 33/2013

Programmazione delle opere pubbliche.
Devono essere pubblicati:
- i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione;
- le linee guida per la valutazione degli investimenti;
- le relazioni annuali;
- ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione. 

Esecuzione delle opere pubbliche.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate, sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. 


Ultimo aggiornamento

10/02/2017, 15:24

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