VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA GRAVISSIME INFERMITÀ
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e ulteriormente modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori che sono affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e coloro che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, possono richiedere di essere ammessi al voto presso la propria dimora.
Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, mediante consegna presso l'Ufficio Anagrafe, nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione (fra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre):
- a) il modulo allegato debitamente compilato in ogni sua parte, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano con l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
- b) copia della tessera elettorale;
- c) un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui in premessa con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Per ulteriori informazione è possibile contattare l'Ufficio servizi demografici