L’assegno di maternità è un beneficio economico mensile erogato per 5 mesi.
L’assegno è erogato a favore delle mamme che hanno partorito e che:
a) non beneficiano di altri trattamenti di maternità, oppure ne beneficiano in misura inferiore rispetto all’importo predetto. In questo caso l’importo dell’assegno è erogato per differenza.
b) e che hanno un ISE non superiore alla scala prevista dalla normativa (es. € 33.857,51 se il nucleo familiare è di 3 persone). Per nuclei diversi l’ISE viene determinato tenendo conto della scala parametrale prevista dalla normativa.
Il beneficio è altresì riconosciuto alle madri di minori di età inferiore ai 6 anni che facciano ingresso in famiglia in affidamento preadottivo o adozione e i cui nuclei familiari si trovino nelle identiche situazioni di cui alle lettere a) e b) sopra esposte.
La richiesta ricevuta e accolta viene trasmessa dagli uffici comunali per via telematica all’INPS che provvederà all’erogazione dell’assegno solo tramite bonifico bancario o libretto postale
Residenza nel Comune
L’assegno di maternità viene concesso alla mamma che:
- non lavora o ha percepito un provvedimento previdenziale di indennità di maternità inferiore a € 324,79 mensile (per 5 mesi). Gli importi delle prestazioni sociali e i limiti di reddito vengono aggiornati ogni anno e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
- il cui suo nucleo familiare (per nucleo familiare si intende il nucleo composto dalla mamma richiedente, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a carico ai fini IRPEF) non supera i limiti della situazione economica ISE aggiornati ogni anno e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
- è in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria o extra-comunitaria con carta di soggiorno/permesso di soggiorno per lungo periodo.
Per tutti i richiedenti:
Per i richiedenti che non sono cittadini italiani o comunitari:
Nessuno.
Dpr 445/2000 come sostituito dall’art 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183. Art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.”
Immediata.