Pubblicazioni di matrimonio

  • Servizio attivo


A chi è rivolto

Residenza nel Comune di Cavernago.
Aver compiuto 18 anni, oppure 16 con l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.

Descrizione

PUBBLICAZIONE ON LINE DI MATRIMONIO

La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione. La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza. L’atto di pubblicazione resta affisso presso i Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.

Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (modello procura speciale) devono presentarsi con un documento di identità valido, all'ufficio di stato civile e in tale sede viene firmato il processo verbale relativo alle pubblicazioni e viene concordata la data del matrimonio civile. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio. L’ufficio di stato civile acquisisce d’ufficio i documenti necessari.

Alcuni documenti non sono acquisibili d'ufficio e devono essere prodotti dagli interessati.

Si riporta un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso:

MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto.

SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni.

SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del Codice Civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del Codice Civile.

SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 87 del Codice Civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

SPOSI STRANIERI:

per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monca 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;

Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell’Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.

Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:

- dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d’America in Italia, dalla quale risulti che, secondo le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;

- atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all’Autorità italiana competente: Console Italiano all’estero, Tribunale di Bergamo, Notaio.

Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:

- dichiarazione giurata resa davanti al Console dell’Australia in Italia, dalla quale risulti che, secondo le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;

- atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all’Autorità italiana competente (Console Italiano all’estero) con quattro testimoni.

Il cittadino di nazionalità POLACCA deve produrre il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille.

Il cittadino di nazionalità NORVEGESE deve produrre il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja.

Il cittadino SVEDESE residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre il nulla-osta rilasciato dall’Anagrafe del Comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato che ne attesterà anche la conformità all’originale. La documentazione così prodotta dovrà essere debitamente legalizzata mediante Apostille (Convenzione dell’Aja del 05/10/1961). Il nulla-osta continuerà ad essere rilasciato dall’autorità diplomatica svedese in Italia solo in caso di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.

Il cittadino MOLDAVO deve produrre il nulla-osta emesso dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova – Servizio di Stato Civile – postillato e tradotto secondo le norme di rito.

Il cittadino straniero che intende riconoscere un figlio naturale, deve presentare la “Dichiarazione di nulla-osta al riconoscimento” rilasciato dall’Autorità consolare del proprio paese, in Italia, debitamente legalizzata in Prefettura.

Durata delle pubblicazioni

Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.

In caso di matrimonio religioso, l’ufficio Anagrafe, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all’invio del certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione.

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell’avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all’avvenuta celebrazione del matrimonio.

In caso di necessità contattare l’ufficio Anagrafe.

Regime patrimoniale

Con il matrimonio i coniugi entrano automaticamente in regime di comunione dei beni.

Se lo desiderano, gli sposi possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni. La scelta del regime patrimoniale deve essere comunicata in tempo utile affinché l’atto di matrimonio possa essere redatto in modo corretto.

Come fare

Rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici del Comune.

Cosa serve

  • Documento d’identità valido
  • Richiesta di pubblicazione proveniente dalla parrocchia di Cavernago.
  • Nulla-osta al matrimonio per i cittadini stranieri

Cosa si ottiene

Si ottiene la pubblicazione di matrimonio.

Tempi e scadenze

La procedura si conclude in pochi minuti.

Quanto costa

Marca da bollo di Euro 16,00 (una per ognuno dei Comuni in cui risiedono gli sposi).

Ulteriori informazioni

DPR 03/11/2000 n. 396 dall’art. 50 all’art. 62; Codice Civile articoli 82 - 84 – 10; Legge 27/05/1929 n. 847; Legge 25/05/1985 n. 121 articolo 8; Legge 04/01/1968 n. 15 articolo 2; Legge n. 127/97.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

Municipio Via Papa Giovanni, 24

Strumento di tutela

Strumento di tutela giurisdizionale

Stefano De filippis
Numero di telefono 035 840513 int 2


Strumento di tutela amministrativo

Stefano De filippis
Numero di telefono 035 840513 int 2

Pagina aggiornata il Thu Jan 25 11:10:00 CET 2024

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