L’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori è un beneficio economico mensile erogato per un massimo di 13 mensilità.
L’assegno è erogato alle famiglie:
a) con tre o più figli di cui almeno tre con età inferiore ai 18 anni; tali figli possono essere figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
b) e che hanno un ISE non superiore alla scala prevista dalla normativa (es. € 24.377,39 se il nucleo familiare è di 5 persone). Per nuclei diversi l’ISE viene determinato tenendo conto della scala parametrale prevista dalla normativa.
La richiesta ricevuta e accolta viene trasmessa dagli uffici comunali per via telematica all’INPS che provvederà all’erogazione dell’assegno.
Nessuno
Art. 65 legge 23/12/1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” e successive modificazioni
Le domande vengono ricevute dal 1 febbraio al 31 gennaio dell’anno successivo.